Visti gli Artt. 63 e 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, che individuano i soggetti passivi della TARSU e disciplina l’obbligo della denuncia dei locali e delle aree soggette al tributo stesso;
INFORMA
la cittadinanza che chiunque occupi o detenga locali o aree scoperte, a qualunque uso adibiti, nel territorio di questo Comune è soggetto al pagamento della TARSU.
A tal fine, va denunciata all’Ufficio Tributi del Comune – entro il 20 gennaio 2009 – la variazione di superficie, la variazione di destinazione d’uso, la variazione domiciliare per trasloco o per matrimonio avvenuta dal 21 gennaio 2008 in poi.
L’applicazione della TARSU a seguito di tale adempimento esclude l’applicazione della sanzione e degli interessi.
Coloro che pur essendovi tenuti lo scorso anno non hanno ancora adempiuto a tale obbligo possono farlo, sempre entro il 20 gennaio 2009, prima che l’Ufficio Tributi notifichi l’avviso di accertamento, beneficiando della riduzione della sanzione.
I modelli di denuncia sono in distribuzione gratuita presso l’Ufficio Tributi o scaricabili da questo sito.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
rag.Alfonso Modesti