La richiedente per beneficiare dell’assegno, deve:
· avere il bambino nella propria scheda anagrafica e convivere effettivamente con lui;
· essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
· essere residente nel Comune di Corato;
· bambini in affidamento preadottivo;
· bambini ricevuti in adozione senza affidamento;
In tali casi i minori non devono aver superato i 6 anni di età al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento. Per gli affidamenti e le adozioni internazionali, i minori non devono, invece, aver superato la maggiore età.
· essere cittadina italiana, comunitaria o extra-comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria, della Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98), della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07) o del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07) o se in attesa del rilascio del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette;
· essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall’Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno stabilito;
· non aver un ISE ,superiore ai limiti fissati dalla legge;
· il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell' Unione Europea, deve essere in possesso della Carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta di soggiorno di uno dei genitori.
· ai fini dell'ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato "di fatto"), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Il coniuge separato "di fatto" non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:
· quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
· quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
· quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
· quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
· neonati riconosciuti dalla sola madre;
L'art. 11 del Decreto n. 452/00 e s.m.i. dispone che l'assegno, in casi particolari, può essere richiesto anche da:
- il padre in caso di abbandono del neonato da parte della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre da parte dell'Autorità Giudiziaria;
- il padre maggiorenne, in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- l'affidatario preadottivo o l'adottante senza affidamento, in caso di separazione legale tra i coniugi;
- l'adottante non coniugato nei casi di adozione speciale che si verificano quando:
a) vi è un vincolo di parentela o un rapporto stabile e duraturo fra il minore orfano e l'adottante;
b) il minore è portatore di handicap ed è orfano di entrambi i genitori;
c) è stata accertata l'impossibilità di affidamento preadottivo del minore;
- il padre che ha riconosciuto il neonato o il coniuge della donna alla quale spetterebbe il beneficio, in caso di decesso di quest'ultima;
- altre persone cui il minore sia stato affidato in caso di neonati non riconoscibili o non riconosciuti dai genitori
L'assegno è concesso se il calcolo dell’ISE lo consente e se la madre, l'affidataria preadottiva o l'adottante senza affidamento non ha fruito dell'indennità di maternità o ne ha fruito in misura ridotta rispetto all'importo dell'assegno. In quest'ultimo caso, le lavoratrici interessate possono avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale
Documentazione da allegare:
· fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore;
· modulo di domanda;
· fotocopia della carta di soggiorno della dichiarante, o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure carta di soggiorno Fam. UE art. 10 D.L. 30/07;
· fotocopia della carta di soggiorno del bambino; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla all’Ufficio Minori Assegni non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l’assegno di maternità non potrà essere erogato;
· fotocopia di un documento di identità della dichiarante:
· fotocopia delle coordinate bancarie (IBAN) per pagamento tramite Bonifico Bancario o Libretto Postale (D.L. 201/2011);
· In caso di separazione: copia della sentenza di separazione.
La domanda deve essere compilata da un CAF e consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Corato entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.
Per informazioni:
Settore Servizi Sociali – Via Gravina , 132
Referente: Piccarreta Antonia
telef.:080/9592405